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In merito alla vostra comunicazione avente ad oggetto la istituzione di corsi obbligatori riferiti alla sicurezza sul lavoro mediante piattaforme on line che, a dire dell’azienda, consentirebbero ai dipendenti di gestirne la frequentazione in libertà, mi preme segnalarVi che l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio da Voi richiamata ha tutt’altro fine e contenuto.

In particolare, dalla semplice lettura dell’ordinanza, è agevole evincere come la possibilità di attivare la piattaforma on line sia stata prevista per lo svolgimento di percorsi formativi riferiti ai dispositivi di protezione individuale al fine di evitare assembramenti nonché in ragione dell’impossibilità di svolgere, ad oggi, congressi o corsi ma la detta modalità telematica non è stata certamente prevista per dare una maggiore flessibilità ai lavoratori di svolgere quando e come vogliono i corsi i quali, al contrario, devono essere organizzati ed eseguiti esclusivamente durante l’orario di lavoro. In definitiva l’ordinanza non contiene né mai potrebbe contenere alcuna autorizzazione allo svolgimento di corsi formativi sulla sicurezza al di fuori dell’orario di lavoro in linea, peraltro, con quanto previsto dall’art. 37 comma 12 del testo unico (secondo cui la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l’orario di lavoro) e con la giurisprudenza unanime e consolidata in materia.

Alla luce quanto sopra, la scrivente organizzazione sindacale segnala che il personale non è tenuto ad eseguire alcun corso di formazione obbligataria in violazione della citata normativa di settore, neppure per mezzo delle piattaforma on line, e pertanto si invita l’azienda a consentire allo stesso di porre in essere la citata formazione obbligatoria, anche in riferimento al nuovo rischio biologico, durante l’orario di lavoro attraverso l’organizzazione di punti di ascolto formativo, eventualmente con accesi limitati in modo da evitare assembramenti, per ogni reparto da cui poter accedere alle piattaforme on line o, in ogni caso, mediante altra modalità che consenta l’esercizio dei diritti del lavoratori secondo quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza. In mancanza, il personale non si riterrà obbligato alla partecipazione di tali corsi al di fuori dell’orario di lavoro e la mancata formazione sarà esclusivamente addebitabile alla illegittima condotta dell’azienda ospedaliera.